Regolamento, statuto e bilanci
Art. 1 – Ruolo delle strutture societarie
La Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica (SIFC) è una società scientifica a carattere intercategoriale ed interdisciplinare. La SIFC persegue i suoi obiettivi istituzionali sanciti dall’articolo 1 dello Statuto.
La Società esclude tra le proprie finalità quelle a carattere sindacale.
Per raggiungere tali fini la SIFC si avvale anche delle proprie Commissioni, dei Gruppi Professionali e dei Gruppi di lavoro per:
- Promuovere dibattiti su temi di interesse sanitario
- Provvedere a pubblicazioni tecniche, raccomandazioni e a tutte quelle azioni che siano utili per gli scopi sociali
- Organizzare il Congresso Italiano di Fibrosi Cistica e Convegni a carattere nazionale o interregionale
La SIFC si confronta inoltre con altre Istituzioni, anche di volontariato, per proporre l’adozione di provvedimenti legislativi da parte degli organi competenti.
Art. 2 – Procedure di ammissione
Per essere ammessi come socio ordinario occorre presentare la domanda indirizzata al Presidente su modulo predisposto dalla Segreteria, in cui il candidato dichiara il possesso dei requisiti indicati nell’art. 6 dello Statuto, dichiara di conoscere lo Statuto e di accettarne le regole e gli obblighi. La richiesta deve essere corredata dalla firma di presentazione di due Soci Ordinari e dalla ricevuta di versamento del pagamento. L’accoglimento della domanda è decisa dal Consiglio Direttivo, che può dare mandato al Presidente di deliberare in merito. L’accoglimento della domanda è comunicato all’interessato via e-mail. Il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del CD e del Presidente, si acquisisce nell’anno solare successivo all’ammissione.
Art. 3 – Quota associativa
L’ammontare della quota sociale annua è fissato dal Consiglio Direttivo e deve essere pagata entro l’anno solare in corso, mediante versamento sul c/c postale della S.I.F.C. con causale specifica. Il versamento dà diritto di voto in assemblea. Per esercitare il diritto di voto in assemblea occorre essere in regola con le quote sociali dell’anno in corso e di tutti le precedenti. Se il pagamento della quota sociale non è stato effettuato entro il primo semestre dell’anno, il tesoriere provvede a sollecitare il Socio inadempiente. Il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla Società.
Art. 4 – Patrocini
I Soci oppure Società Scientifiche, Enti pubblici o privati che organizzano manifestazioni scientifiche (Congressi, Convegni, Seminari o comunque riunioni scientifiche e formative) o attinenti e di interesse per la fibrosi cistica, possono chiedere al Presidente il Patrocinio della Società, inviando formale richiesta almeno 30 giorni prima dell’evento.
Art. 5 – Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Fibrosi Cistica dovrà articolarsi in più sessioni durante le quali potranno aver luogo: Relazioni
- Tavole rotonde
- Comunicazioni
- Riunioni aperte ai Soci indette dal Consiglio Direttivo, dalle Commissioni Permanenti, dai Gruppi di lavoro ed approvate dal Comitato Organizzatore
- Riunioni di carattere organizzativo
- Conferenze di esperti anche a commento o inerenti le relazioni, comunicazioni o poster presentati al Congresso
Almeno una sessione dovrà essere riservata alle comunicazioni o alla presentazione di poster. In una giornata intermedia sarà convocata l’Assemblea Generale, che dovrà comunque svolgersi prima dell’inizio di eventuali votazioni per il rinnovo delle cariche sociali
Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore fissa la quota di iscrizione al Congresso, cura il programma e sovrintende agli aspetti organizzativi insieme all’Agenzia di Servizi prescelta. La presidenza del Congresso Nazionale e di qualsiasi altra manifestazione a carattere nazionale indetta dalla Società viene nominata dal CD su proposta del Comitato Organizzatore.
Il Consiglio Direttivo approva il programma scientifico del Congresso Nazionale che è proposto dal Comitato Organizzatore presieduto dal Presidente pro tempore della SIFC.
Art. 6 – Organo ufficiale della SIFC
Il periodico “Orizzonti FC” è l’organo ufficiale della SIFC. La sua pubblicazione è a cura della Commissione Permanente Attività Editoriale e Sito Web.
Art. 7 – Indipendenza del CD e conflitti di interesse
L’indipendenza del Consiglio Direttivo deve essere garantita dalla assenza di conflitti di interesse dei membri rispetto agli argomenti oggetto di trattazione e di decisione. Tutti coloro che presentano la propria candidatura alla presidenza ed al CD, si impegnano a non pronunciarsi su quegli argomenti per i quali possa sussistere un conflitto di interessi riguardante le attività svolte per la SIFC. I candidati alle cariche elettive dovranno anche dichiarare alla Commissione Elettorale (vedi oltre) eventuali rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza e ogni cointeressenza di tipo economico con aziende commerciali operanti nell’ambito sanitario.
Art. 8 – Collegio dei Provibiri
Il Collegio dei probiviri è composta da 3 membri eletti tra i soci ordinari di età superiore ai 50 anni. Sono compiti del Collegio dei Provibiri: a) decidere, su richiesta di uno o più soci, su questioni riguardanti eventuali conflitti di interesse; b) decidere, su proposta del CD, la sospensione o l’espulsione di soci dalla Società in caso di condotta gravemente lesiva della società scientifica. Il Collegio dei Provibiri è eletto ogni 3 anni contestualmente al Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci ordinari iscritti almeno dall’anno solare precedente a quello delle elezioni, che il giorno delle elezioni siano in regola con il pagamento di tutte le quote associative.
Art. 10 – Data delle elezioni
Le elezioni si devono tenere tra il 1060° ed il 1160° giorno successivo a quello in cui sono stati eletti il Presidente e il CD uscenti.
La data ed il luogo delle elezioni sono stabiliti dalla Commissione Elettorale. Se all’interno del periodo in cui si devono svolgere le elezioni è previsto un evento congressuale o un meeting della Società, le elezioni devono obbligatoriamente tenersi nel luogo e nei giorni in cui si tiene tale evento.
Art. 11 – La Commissione Elettorale (CE)
La Commissione Elettorale è composta da un membro del CD, da questi nominato, che ne è il presidente, e da 4 membri sorteggiati tra i coordinatori dei Gruppi professionali.
La Commissione Elettorale ha il compito di:
- stabilire data e luogo delle elezioni;
- verificare il diritto di elettorato attivo e passivo di tutti i soci e stilare la lista degli elettori;
- emanare il bando per le candidature;
- rendere pubbliche le candidature;
- organizzare e sovrintendere alle operazioni di voto.
Le riunioni della CE possono tenersi per via telematica. Il CD deve garantire alla CE le risorse materiali ed economiche necessarie allo svolgimento delle elezioni.
I membri della CE non hanno diritto di elettorato passivo. La CE si deve costituire tra il 940° e il 970° giorno successivo a quello in cui sono stati eletti il Presidente e il CD uscenti.
Art. 12 – Indizione della data delle elezioni
La CE indice le elezioni e stabilisce data ed il luogo di svolgimento. Invia quindi a tutti gli iscritti un avviso per posta elettronica e ne dà notizia sul sito almeno 80 giorni prima della data stabilita.
Art. 13 – Verifica dell’elettorato attivo e passivo
La CE verifica il diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti. A tale scopo ha diritto di prendere visione delle scritture contabili e dello schedario dei soci. Il Tesoriere deve fornire alla CE tutta la documentazione necessaria. La CE stila quindi la lista degli aventi diritto all’elettorato attivo e la lista degli aventi diritto all’elettorato passivo.
Art. 14 – Bando per le candidature
La CE emana il bando per le candidature inviando un avviso per posta elettronica a tutti i soci e dandone notizia sul sito web della SIFC almeno 80 giorni prima della data delle elezioni.
Art. 15 – Presentazione delle candidature
Ogni socio può candidarsi per una sola carica: presidente oppure consigliere oppure revisore dei conti oppure proboviro. Le lettere di candidatura devono pervenire al Presidente della SIFC entro il 60° giorno precedente alla data fissata per le elezioni. Il Presidente trasmette immediatamente le lettere di candidatura alla CE. Il socio che desidera candidarsi a Presidente deve proporre anche una lista bloccata comprendente i candidati ai 7 posti di consigliere ed un programma. In ciascuna lista devono essere presenti:
- almeno 3 candidati di ciascun sesso;
- almeno 3 candidati appartenenti alle professioni non mediche e almeno 3 candidati medici. Sono possibili anche candidature individuali ma solo per la carica di consigliere.
Art. 16 – Lista dei candidati
La CE ha il potere di non accettare le liste non conformi di cui all’articolo 15 di questo regolamento. Sulla base delle lettere di candidatura, la CE comunica ai soci le liste dei candidati con un avviso per posta elettronica e dandone notizia sul sito web della SIFC almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.
Art. 17 – Schede elettorali, espressione del voto e nullità delle schede
Le elezioni non possono svolgersi in altra forma che per mezzo di scheda cartacea, votata con segno di penna o matita personalmente da ciascun elettore. Non è ammessa la votazione per mezzo di posta elettronica o altro strumento. La CE predispone una scheda per l’elezione del Presidente e dei consiglieri. Sulla scheda dovranno essere riportate le varie liste bloccate e le eventuali candidature individuali. Gli elettori potranno esprimere un solo voto: o per una lista collegata ad un candidato presidente o per un singolo candidato individuale alla carica di consigliere non collegato ad alcuna lista. Sono considerate nulle le schede in cui viene espresso più di un voto.
Art. 18 – Divieto di delega
Non è ammessa delega nell’esercizio del voto.
Art. 19 – Modalità di svolgimento delle votazioni
Le elezioni si svolgono dalle ore 8 alle ore 18 del giorno stabilito. Non è ammesso che le elezioni si svolgano in due giorni distinti né che vi sia una interruzione nelle operazioni di voto. L’ urna dovrà essere sempre presenziata da almeno un membro della CE durante tutto l’orario di svolgimento delle votazioni. Gli elettori devono presentarsi al seggio elettorale muniti di un documento di identità e dovranno essere identificati da un membro della CE, che verifica anche la regolarità del pagamento delle quote associative.
Art. 20 – Conteggio dei voti e proclamazione degli eletti
Lo scrutinio dei voti deve essere fatto immediatamente dopo la fine delle operazioni di voto e deve essere pubblico. Vengono eletti i candidati inclusi nella lista che riporta la metà più uno dei voti validamente espressi (escluse quindi schede bianche e schede nulle). Se nessuna delle liste riporta la metà più uno dei voti, la CE organizza per il giorno successivo una votazione di ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti. Se un candidato singolo (non collegato ad una lista) ottiene la metà più uno dei voti viene proclamato eletto consigliere e la CE organizza per il giorno successivo una votazione di ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti. In questo caso le due liste in ballottaggio sono decurtate ciascuna del candidato più giovane. Se, oltre alla lista più votata, ci sono due o più liste a parità di voti, la lista che accede al ballottaggio verrà scelta per sorteggio. Terminate le operazioni di scrutinio, le schede votate vengono chiuse in un plico, sigillato con le firme dei componenti della CE e conservate per le successive 24 ore. La proclamazione degli eletti viene comunicata ai soci e resa pubblica anche attraverso il sito web della SIFC.
Art. 21 – Elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
L’elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri è fatta durante l’Assemblea Generale dei soci precedente alle elezioni. La CE propone all’Assemblea dei Soci due candidati alla carica di revisori dei conti e tre candidati alla carica di probiviri. L’Assemblea vota a scrutinio palese.
Art. 22 – Ricorsi
I ricorsi avverso il risultato delle elezioni devono essere presentati alla CE entro 24 ore dalla proclamazione degli eletti. In caso di ricorso, la CE si riunisce quanto prima e, alla presenza del ricorrente e di tutti coloro che ne faranno richiesta, procede al riconteggio di tutte le schede. Trascorse 24 ore dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della CE provvede alla distruzione delle schede.
Art. 23 – Proroghe
Eventuali proroghe, non superiori ai 6 mesi, del mandato del presidente e del CD possono essere deliberate solo da una Assemblea straordinaria a maggioranza semplice. Questa deliberazione deve essere votata a scrutinio segreto.
Art. 24 – Governo interino della Società
Se, trascorsi 1160 giorni dalla elezione del presidente e del CD in carica, non si sono ancora tenute le elezioni e l’Assemblea non ha deliberato proroghe del mandato del Presidente e del CD, il governo interino passa ad un Comitato di direzione composto dai 2 più anziani e dai 2 più giovani di età tra i coordinatori dei Gruppi Professionali. Il Comitato di direzione assomma i poteri e le competenze del CD e della Commissione Elettorale. Il Comitato provvede ad indire le elezioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni.
Art. 25 – Casi di scadenza non naturale
Se a seguito di dimissioni o altra mancanza il CD risultasse composto da meno di 4 membri, il Comitato di direzione previsto all’art. 24 subentra nel governo della Società e le elezioni devono tenersi entro 60 giorni.
Art. 26 – Approvazione del Regolamento
Il presente Regolamento generale, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 Aprile 2007 può essere modificato dallo stesso su propria proposta o dall’Assemblea Generale a maggioranza semplice, se le proposte di modifica sono presentate da almeno il 50% dei soci.
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